Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione


Testo della Convenzione approvato dall'Assemblea nella riunione del 29 novembre 2002

 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Art. 2 - Partecipazione alla Convenzione

Art. 3 - Ruolo dei membri della Convenzione

Art. 4 - Rappresentanti

Art. 5 - Organi della Convenzione

Art. 6 - L'Assemblea

Art. 7 - Il Comitato direttivo

Art. 8 - Il Presidente

Art. 9 - La Segreteria

Art. 10 - Deliberazioni

Art. 11 - Gruppi di lavoro. Osservatori

Art. 12 - Spese per il funzionamento della Convenzione

Art. 13 - Modifiche alla Convenzione

Art. 14 - Durata della Convenzione, recesso ed esclusione

Art. 15 - Soluzione di controversie

 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, ha lo scopo di promuovere l'automazione interbancaria e di favorire lo sviluppo di iniziative di interesse per il sistema bancario nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In particolare essa:

  1. valuta, sotto il profilo tecnico, le esigenze rappresentate dai membri della Convenzione in tema di infrastrutture telematiche e di applicazioni interbancarie, nonché dei relativi standard tecnici;

  2. individua le aree in cui sono prevalenti le esigenze di cooperazione; in tale ambito, promuove l’adozione di standard tecnici e la realizzazione di infrastrutture e procedure comuni, segnatamente nell’area dei servizi di pagamento, in coerenza con gli indirizzi del SEBC e della Banca d’Italia e tenendo conto delle istanze rappresentate dall’ABI, nell’ottica di favorire l’integrazione sia in ambito europeo sia nei rapporti con i diversi operatori del mercato;

  3. coordina, sotto il profilo tecnico, la realizzazione e l'attivazione dei progetti elaborati e ne verifica l'utilizzo;

  4. svolge attività di analisi e studio.

 

Art. 2 - Partecipazione alla Convenzione

  1. Membri con diritto di voto

  2. Possono aderire alla Convenzione le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) che abbiano sostenuto, nella media del biennio precedente la presentazione dell’istanza di adesione, "Costi per l’EAD", risultanti dalla Matrice dei Conti, per un importo non inferiore a tre milioni di euro.

    È in facoltà dell'Assemblea rivalutare periodicamente il parametro della voce "Costi per l’EAD" indicato al comma precedente.

    La Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana sono membri di diritto della Convenzione.

  3. Membri senza diritto di voto

Possono aderire alla Convenzione, senza diritto di voto:

  1. soggetti istituzionalmente preposti ad attività connesse con l’operatività bancaria e finanziaria partecipanti al "Sistema per la trasmissione telematica di dati";

  2. soggetti ammessi a operare, nell’ambito del citato Sistema, in qualità di gestori delle infrastrutture telematiche o di centri applicativi;

  3. società con capitale non inferiore a un milione di euro, detenuto in maggioranza, direttamente o indirettamente, da banche, e aventi quale oggetto sociale la fornitura di servizi nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione prevalentemente a banche;

  4. Associazioni di categoria degli intermediari finanziari;

  5. Società-mercato, operatori non bancari partecipanti ai sistemi di regolamento e/o compensazione gestiti dalla Banca d’Italia, emittenti carte di pagamento, in possesso del requisito "Costi per l’EAD" di cui all’art. 2 – punto 1.

Le domande di adesione sono inoltrate per iscritto alla Segreteria della Convenzione, che verifica l’esistenza dei requisiti richiesti.

L'ammissione dei membri avviene con delibera dell'Assemblea; per le fattispecie di cui al punto 2, è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato direttivo.

L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del testo della Convenzione da parte dei legali rappresentanti dell'ente richiedente.

 

Art. 3 - Ruolo dei membri della Convenzione

A) Banca d’Italia

    La Banca d’Italia - considerato il suo interesse alla promozione di forme di cooperazione tra intermediari bancari e finanziari finalizzate allo sviluppo di specifici progetti nel campo del sistema dei pagamenti, allo sviluppo dell’automazione interbancaria e alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione presso il sistema bancario – favorisce il raggiungimento delle finalità della CIPA, svolgendo anche funzioni di impulso e di coordinamento tecnico.

B) Associazione Bancaria Italiana

    L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), quale organismo rappresentativo del sistema creditizio, nel quadro dell'attività volta a favorire il raggiungimento delle finalità della CIPA e nel rispetto dei principi della libera concorrenza:

  1. individua e analizza le esigenze del sistema bancario in tema di infrastrutture telematiche e di applicazioni interbancarie, nonché dei relativi standard tecnici, rappresentandole agli organi della CIPA, per quanto di competenza della stessa;

  2. nell’espletamento del proprio ruolo, disciplina le applicazioni interbancarie di competenza, emanando i relativi regolamenti e standard, e ne promuove l’adesione da parte delle banche, in un’ottica di interoperabilità anche nei confronti dei soggetti non bancari operanti nel sistema dei pagamenti;

  3. diffonde presso il sistema bancario l'informativa sulle iniziative promosse dalla CIPA;

  4. intrattiene i rapporti con gli organismi rappresentativi delle altre categorie economiche.

C) Altri membri

    Gli altri membri della Convenzione rappresentano agli organi della CIPA le esigenze da essi rilevate in tema di infrastrutture telematiche e di applicazioni interbancarie, nonché dei relativi standard tecnici.

Tutti i membri si impegnano al rispetto della presente Convenzione, a dare attuazione alle deliberazioni adottate per il conseguimento degli scopi della Convenzione stessa e alla riservatezza sui progetti e su altre iniziative nella fase di studio di fattibilità.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, ultima parte, la Banca d'Italia e l'ABI hanno facoltà di diffondere notizie sull'attività della Convenzione ogni volta che lo ritengano opportuno.

 

Art. 4 - Rappresentanti

I membri della Convenzione comunicano per iscritto alla Segreteria, entro 30 giorni dall'adesione, il nominativo del proprio rappresentante e di un suo sostituto.

Le persone designate debbono, di regola, essere prescelte fra quelle che nell'ambito aziendale o del gruppo bancario di appartenenza hanno la diretta responsabilità delle funzioni di organizzazione/elaborazione automatica dei dati, ovvero che sono sovraordinate a tali settori e rivestono nello stesso ambito posizioni che consentano la trattazione autonoma delle materie rientranti nelle competenze della Convenzione.

Ogni membro è tenuto a comunicare per iscritto alla Segreteria le variazioni dei propri rappresentanti.

 

Art. 5 - Organi della Convenzione

Sono organi della Convenzione:

1) l'Assemblea;

2) il Comitato direttivo;

3) il Presidente;

4) la Segreteria.

 

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea della Convenzione è composta da tutti i membri ed è presieduta dal rappresentante designato dalla Banca d'Italia.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti i due terzi dei membri aventi diritto di voto; essa delibera in merito:

  1. alle linee generali dell’attività della Convenzione;

  2. alle richieste di partecipazione alla Convenzione di nuovi membri;

  3. alle modifiche al testo della Convenzione secondo quanto previsto dall'art. 13;

  4. alla nomina dei membri del Comitato direttivo, in base ai criteri di cui all'art. 7;

  5. alle proposte del Comitato direttivo sulle spese di cui all’art. 12 che eventualmente debbano essere sostenute dai membri e ai relativi criteri di ripartizione;

  6. a eventuali altre questioni che il Comitato direttivo, a maggioranza dei suoi membri, ritenesse di sottoporle.

L'Assemblea, che si riunisce almeno una volta l'anno, è convocata dal Presidente di iniziativa o quando ne facciano richiesta la Banca d’Italia, l'ABI o almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto; la convocazione e il relativo ordine del giorno sono inoltrati non meno di 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario della CIPA e, su invito del Presidente, elementi della Banca d'Italia, dell'ABI, di altri membri della Convenzione nonché di altri organismi.

Su iniziativa del Presidente, assunta d'intesa con il rappresentante dell'ABI, la votazione su materie che non richiedano una specifica trattazione può essere effettuata per corrispondenza. Delle operazioni di spoglio dei voti per corrispondenza viene redatto processo verbale ad opera della Segreteria. Il verbale è controfirmato dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un resoconto sommario, che deve essere inoltrato ai rappresentanti entro 15 giorni dalla data del loro svolgimento; in caso di voto per corrispondenza, l'esito della votazione viene portato a conoscenza dei rappresentanti a cura della Segreteria entro 15 giorni dalla predisposizione del verbale di cui al precedente comma.

 

Art. 7 - Il Comitato direttivo

Fanno parte del Comitato direttivo i rappresentanti:

  1. della Banca d'Italia;

  2. dell'ABI;

  3. delle banche maggiori;

  4. di n. 4 banche grandi, n. 4 banche medie e n. 4 banche piccole e minori.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si fa riferimento alla classificazione delle banche per gruppi dimensionali elaborata dalla Banca d’Italia.

Le banche di cui al punto d) sono nominate – per un triennio rinnovabile - dall’Assemblea, nel rispetto del principio della rotazione nell'ambito dei rispettivi gruppi dimensionali.

Le banche appartenenti a un gruppo bancario partecipano al Comitato in rappresentanza del gruppo stesso, con il limite di una banca per ciascun gruppo bancario.

Il Comitato direttivo:

  1. promuove le iniziative necessarie per l’attuazione delle linee generali definite dall’Assemblea;

  2. effettua la valutazione tecnica delle esigenze rappresentate dai membri della Convenzione nelle materie di competenza della Convenzione stessa e promuove la realizzazione dei relativi progetti, adottando le iniziative necessarie e seguendo l'evoluzione e la funzionalità dei progetti avviati;

  3. esamina e approva i piani operativi delle attività della Convenzione;

  4. esamina e approva la "Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati" e le eventuali modifiche;

  5. delibera sulla partecipazione al Sistema di cui al punto precedente e sull’ammissione dei soggetti che intendono operare nell’ambito del Sistema stesso in qualità di gestori delle infrastrutture telematiche o di centri applicativi;

  6. determina i requisiti tecnico-funzionali e di sicurezza delle infrastrutture e individua gli standard di colloquio, utilizzati nell’ambito del citato Sistema;

  7. delibera su tutte le materie non di competenza dell’Assemblea.

Il Comitato direttivo, che si riunisce di norma tre volte l'anno, è convocato dal Presidente. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono inoltrati non meno di 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di particolare urgenza; copia dell'avviso di convocazione del Comitato e del relativo ordine del giorno viene inviata per conoscenza a tutti i membri della Convenzione.

Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri. Alle riunioni del Comitato non è ammessa la sostituzione di membri eventualmente assenti.

Delle riunioni del Comitato viene predisposta una bozza di resoconto che deve essere inoltrata ai rappresentanti entro 15 giorni dalla data del loro svolgimento e approvata nella riunione successiva; nello stesso termine la bozza di resoconto viene inviata per conoscenza a tutti i membri della Convenzione, unitamente alla versione definitiva del resoconto della riunione precedente.

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario della Convenzione e, su invito del Presidente, elementi della Banca d'Italia e dell'ABI, nonché, in relazione agli argomenti da trattare, elementi di altri membri della Convenzione o di altri organismi.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato direttivo può avvalersi di Comitati tecnici appositamente costituiti secondo le esigenze.

 

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante designato dalla Banca d'Italia; egli rappresenta la CIPA e ha il potere di firma per gli atti in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo.

Nei casi di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti necessari per l'attività della Convenzione, sottoponendoli a ratifica del Comitato direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante dell'ABI; la firma di quest'ultimo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

 

Art. 9 - La Segreteria

La Segreteria della Convenzione è affidata alla Banca d’Italia, che nomina un Segretario e un Vice Segretario che si avvalgono del supporto di una unità operativa costituita all’interno della struttura responsabile della funzione informatica della Banca d’Italia.

La Segreteria, oltre all’espletamento dei compiti propri dell’ufficio, provvede in particolare a:

  1. predisporre la documentazione necessaria per le riunioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo;

  2. redigere i resoconti delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo e comunicare ai rappresentanti l’esito delle votazioni per corrispondenza;

  3. informare l’Assemblea sulle attività della Convenzione;

  4. effettuare, su incarico degli organi deliberanti, analisi e approfondimenti su tematiche attinenti all’oggetto della Convenzione;

  5. coordinare, di norma, le attività dei Comitati tecnici di cui all’art. 7 e dei gruppi di lavoro di cui all’art. 11;

  6. raccogliere le domande di adesione alla Convenzione e sottoporle all’Assemblea dopo la necessaria istruttoria;

  7. raccogliere le adesioni alla "Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati";

  8. istruire le domande di ammissione al Sistema di cui sopra dei soggetti che intendano operare in qualità di gestori delle infrastrutture telematiche o di centri applicativi, da sottoporre al Comitato direttivo.

 

Art. 10 - Deliberazioni

Nelle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo ogni membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei membri aventi diritto di voto, salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 13.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

 

Art. 11 - Gruppi di lavoro. Osservatori

Per lo studio e la realizzazione delle iniziative decise dagli organi deliberanti, la Convenzione si avvale di gruppi di lavoro, formati da esponenti delle aziende aderenti, nonché di eventuali soggetti interessati non aderenti alla CIPA; la composizione dei gruppi di lavoro è determinata dalla Segreteria d'intesa con l'ABI.

Il coordinamento dei gruppi di lavoro è affidato di norma alla Segreteria.

Il Comitato direttivo può deliberare la costituzione di osservatori su tematiche di particolare interesse. Possono essere invitati a parteciparvi anche esponenti di altri organismi, non aderenti alla CIPA, direttamente interessati alle tematiche da analizzare.

 

Art. 12 - Spese per il funzionamento della Convenzione

La Banca d'Italia espleta gratuitamente le attività di Segreteria della Convenzione.

Le spese sostenute da ciascun membro per intervenire alle riunioni restano a suo carico.

Il Comitato direttivo può proporre spese per lavori e studi da eseguire da uno o più membri, ovvero da terzi, per conto di tutti gli altri, finalizzati al raggiungimento degli scopi della Convenzione, indicandone i criteri di ripartizione tra i membri. Le spese, opportunamente dettagliate, debbono corrispondere ai costi sostenuti.

 

Art. 13 - Modifiche alla Convenzione

Il testo della Convenzione può essere modificato dall’Assemblea quando ne facciano richiesta la Banca d'Italia, l'ABI o almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.

Le modifiche devono essere approvate dai due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Le modifiche approvate devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti dei membri aventi diritto di voto.

 

Art. 14 - Durata della Convenzione, recesso ed esclusione

La durata della Convenzione è a tempo indeterminato.

Ciascun membro ha diritto di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione scritta alla Segreteria.

La perdita dei requisiti di ammissione alla Convenzione, diversi dal parametro "Costi per l’EAD", determina il venir meno della qualità di membro.

 

Art. 15 - Soluzione di controversie

Nei casi di controversie sull'applicazione della presente Convenzione, ciascuna delle parti ha facoltà di richiedere, ai fini di una soluzione amichevole, l'intervento della Banca d'Italia.

In caso di persistente disaccordo la controversia è risolta, mediante arbitrato irrituale, da un collegio composto da un numero di arbitri pari al numero di parti coinvolte (ciascuna nomina un proprio arbitro), aumentato di uno, nominato di comune accordo tra le parti con funzioni di Presidente. In caso di mancanza di accordo, quest’ultimo è designato dalla Banca d'Italia.

Il Collegio arbitrale decide secondo equità e a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il lodo, impugnabile a termini di legge, deve essere reso entro novanta giorni dalla nomina del Collegio arbitrale.

 


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