Comitato direttivo

Fanno parte del Comitato direttivo i rappresentanti:

  • della Banca d'Italia;
  • dell'ABI;
  • dei primi 5 gruppi;
  • di n. 8 banche grandi o appartenenti a gruppi grandi e n. 4 banche piccole e minori;
  • degli enti di cui all’art. 2, punto 1, lett. b.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si fa riferimento alla classificazione delle banche per gruppi dimensionali elaborata dalla Banca d’Italia.
Le banche di cui al punto d) sono nominate – per un triennio rinnovabile - dall’Assemblea, nel rispetto del principio della rotazione nell'ambito dei rispettivi gruppi dimensionali.
Le banche appartenenti a un gruppo bancario partecipano al Comitato in rappresentanza del gruppo stesso, con il limite di una banca per ciascun gruppo bancario.
Il Comitato direttivo:

  • promuove le iniziative necessarie per l’attuazione delle linee generali definite dall’Assemblea;
  • effettua la valutazione tecnica delle esigenze rappresentate dai membri della Convenzione nelle materie di competenza della Convenzione stessa e promuove la realizzazione dei relativi progetti, adottando le iniziative necessarie e seguendo l'evoluzione e la funzionalità dei progetti avviati;
  • esamina e approva i piani operativi delle attività della Convenzione;
  • esamina e approva la "Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati” e le eventuali modifiche;
  • delibera sulla partecipazione al Sistema di cui al punto precedente e sull’ammissione dei soggetti che intendono operare nell’ambito del Sistema stesso in qualità di gestori delleinfrastrutture telematiche o di Centri Applicativi;
  • determina i requisiti tecnico-funzionali e di sicurezza delle infrastrutture e individua gli standard di colloquio, utilizzati nell’ambito del citato Sistema;
  • delibera su tutte le materie non di competenza dell'Assemblea.

Il Comitato direttivo, che si riunisce di norma tre volte l'anno, è convocato dal Presidente.
La convocazione e il relativo ordine del giorno sono inoltrati, di norma, non meno di 15 giorni prima della data fissata per la riunione; copia dell'avviso di convocazione del Comitato e del relativo ordine del giorno viene inviata per conoscenza a tutti i membri della Convenzione.
Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Delle riunioni del Comitato viene predisposta una bozza di resoconto che deve essere inoltrata ai rappresentanti, di norma, entro 15 giorni dalla data del loro svolgimento e approvata nella riunione successiva; nello stesso termine la bozza di resoconto viene inviata per conoscenza a tutti i membri della Convenzione.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario della Convenzione e, su invito del Presidente, elementi della Banca d'Italia e dell'ABI nonché, in relazione agli argomenti da trattare, elementi di altri membri della Convenzione o di altri organismi.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato direttivo può avvalersi di Comitati tecnici appositamente costituiti secondo le esigenze.